Franchisor
sviluppare e mantenere aggiornata la business – idea
fornire i prodotti necessari all’affiliato
erogare l’assistenza necessaria
orientare la strategia di sviluppo del sistema franchising e controllarne l’andamento
Franchisee
scegliere il sistema franchising, valutandolo attentamente se risponde alla proprie aspettative
gestire e sviluppare localmente l’attività
mantenere strette relazioni con il franchisor (fasi positive e negative)
domenica 31 luglio 2011
sabato 30 luglio 2011
Può dirmi le caratteristiche principali di un franchisee?
1.Spirito e capacità imprenditoriali
2.•Risorse adeguate per l’attività
3.•Umiltà per apprendere
4.•Capacità di applicare le regole del giuoco
2.•Risorse adeguate per l’attività
3.•Umiltà per apprendere
4.•Capacità di applicare le regole del giuoco
venerdì 29 luglio 2011
Può dirmi cinque caratteristiche essenziali di un franchisor?
1.Struttura adeguata
2.•Risorse adeguate
3.•Serietà d’intenti (aver provato in proprio)
4.•Capacità di formare ed erogare servizi
5.•Flessibilità ed adattabilità
2.•Risorse adeguate
3.•Serietà d’intenti (aver provato in proprio)
4.•Capacità di formare ed erogare servizi
5.•Flessibilità ed adattabilità
giovedì 28 luglio 2011
Quali sono le caratteristiche per un franchising di servzio?
Questo tipo di franchising, che riguarda le attività economiche cosiddette «terziarie», sta riscuotendo un grande successo in tutta l’Europa.
Solitamente si fa distinzione fra:
a) il franchising di tipo terziario puro con un forte valore aggiunto umano;
b) il franchising di tipo alberghiero in cui gli investimenti hanno un’importanza determinante.
Franchising di tipo terziario puro
Il franchising di servizi a grande sviluppo concorrenziale si impone per l’eccellente qualità delle prestazioni offerte, per una gestione molto elaborata che permette di ottenere una forte redditività ed infine per l’applicazione di un marketing aggressivo che utilizza al massimo l’effetto della catena.
Uno degli esempi migliori è quello offerto dal franchising di locazione di autovetture Hertz.
Gli ingredienti per il successo sono:
— locazione di buone autovetture e utilizzazione di un personale accogliente e competente;
— possibilità offerta ai clienti di lasciare l’autovettura beata in qualsiasi altra città e senza supplemento di prezzo;
— solidarietà commerciale fra gli appartenenti della stessa catena di franchising.
Il franchising di servizi a sviluppo limitato si fonda su un sistema o su un’idea originale che riguarda un segmento molto particolare della clientela.
Questa specificità permette la realizzazione di un franchising con alta redditività, occupando larghi spazi del mercato e senza alcun timore per la concorrenza (ad esempio aziende di software, di ricerca e selezione del personale ecc.).Tutti questi tipi di franchising di servizi puro presentano l’inconveniente di essere esposti all’imitazione, per cui l’imperativo impellente è quello di crescere e di rinnovarsi continuamente.
Franchising di tipo alberghiero
Appartengono a questo tipo:
— le catene di hotel e di motel;
— le catene di caffè-bar;
— le catene di cliniche private;
— le catene di villaggi turistici;
— le catene di club sportivi.
Solitamente si fa distinzione fra:
a) il franchising di tipo terziario puro con un forte valore aggiunto umano;
b) il franchising di tipo alberghiero in cui gli investimenti hanno un’importanza determinante.
Franchising di tipo terziario puro
Il franchising di servizi a grande sviluppo concorrenziale si impone per l’eccellente qualità delle prestazioni offerte, per una gestione molto elaborata che permette di ottenere una forte redditività ed infine per l’applicazione di un marketing aggressivo che utilizza al massimo l’effetto della catena.
Uno degli esempi migliori è quello offerto dal franchising di locazione di autovetture Hertz.
Gli ingredienti per il successo sono:
— locazione di buone autovetture e utilizzazione di un personale accogliente e competente;
— possibilità offerta ai clienti di lasciare l’autovettura beata in qualsiasi altra città e senza supplemento di prezzo;
— solidarietà commerciale fra gli appartenenti della stessa catena di franchising.
Il franchising di servizi a sviluppo limitato si fonda su un sistema o su un’idea originale che riguarda un segmento molto particolare della clientela.
Questa specificità permette la realizzazione di un franchising con alta redditività, occupando larghi spazi del mercato e senza alcun timore per la concorrenza (ad esempio aziende di software, di ricerca e selezione del personale ecc.).Tutti questi tipi di franchising di servizi puro presentano l’inconveniente di essere esposti all’imitazione, per cui l’imperativo impellente è quello di crescere e di rinnovarsi continuamente.
Franchising di tipo alberghiero
Appartengono a questo tipo:
— le catene di hotel e di motel;
— le catene di caffè-bar;
— le catene di cliniche private;
— le catene di villaggi turistici;
— le catene di club sportivi.
mercoledì 27 luglio 2011
Quali sono le caratteristiche principali di un franchising di distribuzione?
Per realizzare nel miglior modo un franchising di distribuzione, riguardante principalmente i prodotti di grande consumo, occorre tener presente vari aspetti tecnici che andiamo ad esaminare.
Determinazione degli impianti
Il problema viene risolto dopo aver attentamente studiato il tipo di clientela della zona scelta e l’ubicazione ottimale. La standardizzazione degli impianti è importante per ridurre i costi di gestione e per razionalizzare i metodi di acquisto e di vendita.
Metodi di acquisto e di vendita
Il «package deal» definisce i metodi di acquisto allo scopo di assicurare un approvvigionamento di prodotti di qualità secondo le direttive del franchisor.
Varie possono essere le formule indicate, quali ad esempio:
— quota minima di giro d’affari che il franchisee deve realizzare con i prodotti del franchisor o presso i fornitori da quest’ultimo indicati;
— lista dei fornitori (con o senza enumerazione degli articoli) presso i quali il franchisee deve rifornirsi;
— indicazione di un’unica centrale di acquisto.
Per quanto riguarda le vendite una precisa indicazione ed una corretta utilizzazione dei metodi proposti rappresentano i cardini fondamentali per il successo della catena di franchising.
Stoccaggio
I metodi di stoccaggio e di approvvigionamento dei magazzini, a volte, vengono dettagliatamente indicati.
Pubblicità e marketing
Tutte le iniziative volte allo sviluppo delle vendite, della clientela e dei servizi collegati devono essere continuamente rinnovate allo scopo di permettere alla catena di franchising di competere con una certa forza sul mercato.
Determinazione degli impianti
Il problema viene risolto dopo aver attentamente studiato il tipo di clientela della zona scelta e l’ubicazione ottimale. La standardizzazione degli impianti è importante per ridurre i costi di gestione e per razionalizzare i metodi di acquisto e di vendita.
Metodi di acquisto e di vendita
Il «package deal» definisce i metodi di acquisto allo scopo di assicurare un approvvigionamento di prodotti di qualità secondo le direttive del franchisor.
Varie possono essere le formule indicate, quali ad esempio:
— quota minima di giro d’affari che il franchisee deve realizzare con i prodotti del franchisor o presso i fornitori da quest’ultimo indicati;
— lista dei fornitori (con o senza enumerazione degli articoli) presso i quali il franchisee deve rifornirsi;
— indicazione di un’unica centrale di acquisto.
Per quanto riguarda le vendite una precisa indicazione ed una corretta utilizzazione dei metodi proposti rappresentano i cardini fondamentali per il successo della catena di franchising.
Stoccaggio
I metodi di stoccaggio e di approvvigionamento dei magazzini, a volte, vengono dettagliatamente indicati.
Pubblicità e marketing
Tutte le iniziative volte allo sviluppo delle vendite, della clientela e dei servizi collegati devono essere continuamente rinnovate allo scopo di permettere alla catena di franchising di competere con una certa forza sul mercato.
martedì 26 luglio 2011
Quali sono le caratteristiche di un franchising di tipo industriale?
Un industriale che abbia messo a punto la fabbricazione e la commercializzazione di un prodotto venduto sotto il suo marchio può ritenere opportuno creare una nuova fabbrica, col sistema del franchising, piuttosto che ingrandire quella esistente.
Tale soluzione è stata scelta da grandi imprese industriali quali Coca Cola, Schweppes e Yoplait. In questo tipo di franchising viene trasmesso tutto il know-how (tecniche d’imballaggio, di consegna, di pubblicità internazionale) ed in alcuni casi il contratto prevede la figura di master franchisee in virtù del quale è possibile stipulare contratti di sub-franchisee.
In altre occasioni il franchisor concede il suo marchio, i suoi brevetti e solo una parte delle sue tecniche di fabbricazione, mantenendone un parziale segreto. Come riferisce uno dei primi studiosi di questa materia nel quadro del franchising di produzione si colloca una recente tecnica di sviluppo aziendale denominata lifreding, ideata da Charles Seroude, presidente, a suo tempo, dell’EPAC (Europacific Corporation).
«Il termine lifreding è un neologismo tratto per sintesi dall’espressione “licensing, franchising, export and development mix”, che ne definisce rapidamente il significato; il licenziante è detto lifredor, il licenziatario lifredee, la licenza lifred, il complesso dei fattori di efficienza del sistema lifredingmix.
Quattro sono gli ingredienti fondamentali di questa tecnica:
a) la licenza di un brevetto di fabbricazione o di un know-how suscettibile di protezione giuridica;
b) il franchising di un insieme di tecniche non brevettabili. di sistemi operativi, gestionali. di marketing pubblicitari, nonché di un marchio o di un’insegna depositati;
c) l’esportazione dì prodotti, di invenzioni, di sistemi d’informatica e di gestione, di intere aziende, di creazioni e veicoli pubblicitari:
d) lo sviluppo delle tecniche di fabbricazione, dei sistemi di gestione, dei metodi di marketing, di una rete di distribuzione, della notorietà di un marchio, dell’innovazione — infine — in campo tecnico e manageriale.
L’originalità del lifreding risiede nella tecnologia ETMAF (expertise technique marketing financière) che consente di combinare i vantaggi di ciascuna ditali tecniche e di eliminarne gli inconvenienti. Questa tecnologia della EPAC comprende dieci modelli di intervento costituenti la perizia e il know how dell’Europacific Corporation». Secondo il Seroude «il lifreding, posteriore al franchising, è più globale, più industriale e più finanziario, mentre il franchising ha applicazioni più specificamente commerciali». Secondo il Colombi «si tratta di una forma avanzata di franchising industriale, più che di un’autonoma tecnica di sviluppo aziendale. In fondo. il lifreding esalta la concezione più evoluta del franchising, secondo la quale il “prodotto” del franchisor è, in primo luogo, la “franchigia” che intende commercializzare’>>.
Tale soluzione è stata scelta da grandi imprese industriali quali Coca Cola, Schweppes e Yoplait. In questo tipo di franchising viene trasmesso tutto il know-how (tecniche d’imballaggio, di consegna, di pubblicità internazionale) ed in alcuni casi il contratto prevede la figura di master franchisee in virtù del quale è possibile stipulare contratti di sub-franchisee.
In altre occasioni il franchisor concede il suo marchio, i suoi brevetti e solo una parte delle sue tecniche di fabbricazione, mantenendone un parziale segreto. Come riferisce uno dei primi studiosi di questa materia nel quadro del franchising di produzione si colloca una recente tecnica di sviluppo aziendale denominata lifreding, ideata da Charles Seroude, presidente, a suo tempo, dell’EPAC (Europacific Corporation).
«Il termine lifreding è un neologismo tratto per sintesi dall’espressione “licensing, franchising, export and development mix”, che ne definisce rapidamente il significato; il licenziante è detto lifredor, il licenziatario lifredee, la licenza lifred, il complesso dei fattori di efficienza del sistema lifredingmix.
Quattro sono gli ingredienti fondamentali di questa tecnica:
a) la licenza di un brevetto di fabbricazione o di un know-how suscettibile di protezione giuridica;
b) il franchising di un insieme di tecniche non brevettabili. di sistemi operativi, gestionali. di marketing pubblicitari, nonché di un marchio o di un’insegna depositati;
c) l’esportazione dì prodotti, di invenzioni, di sistemi d’informatica e di gestione, di intere aziende, di creazioni e veicoli pubblicitari:
d) lo sviluppo delle tecniche di fabbricazione, dei sistemi di gestione, dei metodi di marketing, di una rete di distribuzione, della notorietà di un marchio, dell’innovazione — infine — in campo tecnico e manageriale.
L’originalità del lifreding risiede nella tecnologia ETMAF (expertise technique marketing financière) che consente di combinare i vantaggi di ciascuna ditali tecniche e di eliminarne gli inconvenienti. Questa tecnologia della EPAC comprende dieci modelli di intervento costituenti la perizia e il know how dell’Europacific Corporation». Secondo il Seroude «il lifreding, posteriore al franchising, è più globale, più industriale e più finanziario, mentre il franchising ha applicazioni più specificamente commerciali». Secondo il Colombi «si tratta di una forma avanzata di franchising industriale, più che di un’autonoma tecnica di sviluppo aziendale. In fondo. il lifreding esalta la concezione più evoluta del franchising, secondo la quale il “prodotto” del franchisor è, in primo luogo, la “franchigia” che intende commercializzare’>>.
lunedì 25 luglio 2011
E' necessario da parte del franchisor investire sul marchio?
Per far crescere una rete e per assicurare agli affiliati la notorietà del marchio oggetto di licenza d’uso, è necessario aver investito o poter investire in comunicazione presso i potenziali clienti finali.
La strategia di comunicazione deve precedere la fase di commercializzazione del progetto e proseguire per tutto il periodo del contratto di affiliazione.
Non ci si può affidare esclusivamente alla notorietà indiretta, che affluisce dai centri affiliati sparsi sul territorio e nemmeno si possono dedicare tutte le risorse agli sforzi promozionali per il reclutamento di affiliati, lasciando a questi ultimi il compito di diffondere presso il pubblico la notorietà di marca.
Il franchisor può richiedere la campagna pubblicitaria prevista a supporto della rete o quali siano le attività da svolgere anche in una fase di valutazione del progetto.
La strategia di comunicazione deve precedere la fase di commercializzazione del progetto e proseguire per tutto il periodo del contratto di affiliazione.
Non ci si può affidare esclusivamente alla notorietà indiretta, che affluisce dai centri affiliati sparsi sul territorio e nemmeno si possono dedicare tutte le risorse agli sforzi promozionali per il reclutamento di affiliati, lasciando a questi ultimi il compito di diffondere presso il pubblico la notorietà di marca.
Il franchisor può richiedere la campagna pubblicitaria prevista a supporto della rete o quali siano le attività da svolgere anche in una fase di valutazione del progetto.
domenica 24 luglio 2011
La conoscenza del franchisor deve essere trasmissibile?
Il franchisor deve assicurarsi che la cessione di know-how oggetto del contratto di franchising possa avvenire in tempi sufficientemente brevi, con facilità e senza eccessivi costi a carico delle due parti. Non basta fornire all’affiliato gli strumenti per operare: bisogna essere in grado di trasferire le capacità necessarie per rendere l’unità affiliata del tutto omogenea, per standard di efficienza e di redditività, ai centri-pilota. Ogni progetto prevede caratteristiche di formazione differenti. In genere sono predisposti programmi di affiancamento ai centri pilota con i costi a carico del franchisor. Il franchisee in questo caso sostiene generalmente i costi di vitto e alloggio. Dove è previsto un corso di inserimento è fondamentale che l’affiliato si predisponga mentalmente a seguirlo affinché possa garantirsi la riuscita del progetto futuro.
In una fase di valutazione il potenziale affiliato può richiedere un programma di formazione e il dettaglio delle attività da svolgere.
In una fase di valutazione il potenziale affiliato può richiedere un programma di formazione e il dettaglio delle attività da svolgere.
sabato 23 luglio 2011
E' fondamentale che il franchisor abbia una forte esperienza nel settore ove sviluppa il suo progetto?
Il franchisor con il contratto di franchising cede essenzialmente know-how, ovvero competenza nell’avviare e gestire una determinata attività ma, soprattutto, esperienza e professionalità nello specifico settore di riferimento.
Non si nasce insegnanti di nulla, ma si può arrivare a cedere know-how soltanto se lo si è acquisito nel tempo attraverso la propria concreta attività sul campo. Aggiungiamo che l’esperienza deve essere dimostrabile e certificata da dati concreti basati su indicatori come la resa a metro quadro, il fatturato medio e l’indice di rotazione atteso ed ottenuto.
Non si nasce insegnanti di nulla, ma si può arrivare a cedere know-how soltanto se lo si è acquisito nel tempo attraverso la propria concreta attività sul campo. Aggiungiamo che l’esperienza deve essere dimostrabile e certificata da dati concreti basati su indicatori come la resa a metro quadro, il fatturato medio e l’indice di rotazione atteso ed ottenuto.
venerdì 22 luglio 2011
Per fare franchising è necessario avere un'organizzazione stabile?
Per “fare franchising” non è sufficiente un’idea di business, una singola attività sperimentata e di successo o un punto vendita operativo. Servono sedi e strutture, risorse umane organizzate e risorse finanziarie adeguate al progetto che si intende sviluppare. Sembrerà una precisazione superflua, se non capitasse frequentemente di imbattersi in presunti franchisor la cui unica risorsa organizzata è una fervida fantasia. La volontà imprenditoriale è un elemento necessario, ma non l’unico indispensabile per quegli imprenditori che intendono sviluppare un sistema franchising. Chi parte da un punto vendita, per esempio, deve costituire una azienda di distribuzione che assuma il ruolo di franchisor nei confronti del negozio esistente che a sua volta diventa un centro pilota della futura catena. I responsabili di negozio non possono trasformarsi in un istante, con un colpo di bacchetta magica ed un biglietto da visita nuovo, in responsabili franchising. La cultura d’impresa necessaria per realizzare un sistema franchising è molto differente da quella, sia pur rilevante, che ci si crea gestendo una piccola attività commerciale o di servizi.
Facciamo attenzione a valutare progetti che abbiano una certa anzianità.
Nel caso in cui ci avviciniamo a progetti poco maturi è utile valutare la compagine sociale con molta attenzione e capire l’effettiva capacità dei promotori del progetto.
Facciamo attenzione a valutare progetti che abbiano una certa anzianità.
Nel caso in cui ci avviciniamo a progetti poco maturi è utile valutare la compagine sociale con molta attenzione e capire l’effettiva capacità dei promotori del progetto.
giovedì 21 luglio 2011
Che cos'é la rete franchising?
Si parla così di rete di franchising, che è il risultato di più contratti di franchising (o di affiliazione) stipulati tra il franchisor e un certo numero di franchisee sparsi nel territorio e operanti in piena autonomia giuridica ed imprenditoriale, ciascuno in una specifica, esclusiva e definita area di mercato. Il concetto di rete (o di catena, o di network odi sistema) è uno dei punti di maggior forza della formula.
Entrambi i soggetti, franchisor e franchisee, ricevono una serie di benefici diretti ed indiretti dal fatto di aver costituito o di far parte di un insieme di imprenditori che operano sotto un’unica insegna e con le medesime modalità gestionali.
La rete consente una presenza capillare sul territorio, economie di scala negli acquisti di prodotti e nella centralizzazione di servizi, diffusione della notorietà del marchio, possibilità di comunicazione, di collaborazione e dì scambio tra i franchisee e con il franchisor.
La presenza di una rete di punti vendita, di uffici o di centri, accomunati da insegne o segni distintivi, è un segnale di identificazione per una catena in franchising ma, da solo, non costituisce elemento discriminante perché condiviso con organizzazioni di rete di differente natura e tipologia come le concessionarie, le reti dirette, le filiali.
Entrambi i soggetti, franchisor e franchisee, ricevono una serie di benefici diretti ed indiretti dal fatto di aver costituito o di far parte di un insieme di imprenditori che operano sotto un’unica insegna e con le medesime modalità gestionali.
La rete consente una presenza capillare sul territorio, economie di scala negli acquisti di prodotti e nella centralizzazione di servizi, diffusione della notorietà del marchio, possibilità di comunicazione, di collaborazione e dì scambio tra i franchisee e con il franchisor.
La presenza di una rete di punti vendita, di uffici o di centri, accomunati da insegne o segni distintivi, è un segnale di identificazione per una catena in franchising ma, da solo, non costituisce elemento discriminante perché condiviso con organizzazioni di rete di differente natura e tipologia come le concessionarie, le reti dirette, le filiali.
mercoledì 20 luglio 2011
E' vero che bisogna conoscere i costi dell'arredamento in termini precisi prima della firma del contratto?
Per l’arredamento è possibile che ci siano dei ristorni a favore del franchisor, soprattutto se sono studiati in esclusiva per il punto vendita. Normalmente i franchisor seri sottopongono un preventivo per la location decisa dal candidato. Anche qui è opportuno controllare. Nella valutazione di un progetto è fondamentale conoscere i costi di allestimento a metro quadro e farsi dire in modo orientativo quanto si può spendere per allestire la location individuata. E’ naturale che un franchisor serio sarà in grado di fornire informazioni abbastanza dettagliate e precise anche prima dell’apertura di un punto vendita.
lunedì 18 luglio 2011
Che cos'è il punto pilota?
Nel caso in cui l’azienda disponga di punti di vendita diretti, lo studio dei medesimi servirà per definire al meglio la fattibilità della realizzazione della rete in franchising. Nel caso contrario, dovrà creare punti vendita pilota che consentiranno di testare come e quando trasmettere il sistema ai franchisee. Tutta l’esperienza ricavata da questi sarà di vitale importanza per garantire le probabilità di successo del marchio in franchising.
Nella scelta di un progetto è fondamentale analizzare i punti pilota o intervistare gli affiliati che prima di noi hanno fatta questa scelta, chiaramente le notizie percepite vanno filtrate e giudicate con un attenta scrematura delle informazioni ricevute.
Nella scelta di un progetto è fondamentale analizzare i punti pilota o intervistare gli affiliati che prima di noi hanno fatta questa scelta, chiaramente le notizie percepite vanno filtrate e giudicate con un attenta scrematura delle informazioni ricevute.
domenica 17 luglio 2011
Che cos'è il marchio oggetto del contatto di franchising?
Marchio: è uno degli elementi essenziali di tutti i sistemi che si sviluppino attraverso il franchising, del quale a volte il neo-franchisor dimentica l’importanza che comporta per il successo della rete. Succede spesso che i neo-franchisor inizino con un marchio ancora in attesa di registrazione e sul quale non hanno neanche realizzato una ricerca di similitudine ed identità per poi ritrovarsi con altri marchi uguali, simili o comunque deboli, sicura causa di seri problemi per la crescita della rete. Ecco perché l’azienda deve essere titolare di un marchio registrato a livello comunitario, in grado di essere trasmesso con una licenza d’uso ai franchisee, registrazione che è consigliabile fare anche per il dominio internet.
sabato 16 luglio 2011
Va definito un profilo dell'affiliato potenziale da parte del franchisor?
Il profilo rappresenta in astratto l’ideale gestore del punto vendita del marchio in franchising, ritratto professionale e finanziario più preciso possibile del franchisee giudicato più idoneo per gestire l’attività che l’azienda deve formulare.
E’ utile ricordare che, posto che l’attività sia gestibile e redditizia, ciò non vuol dire che sia sempre facile trovare il franchisee giusto.
Riteniamo che un potenziale affiliato possa richiedere in una trattativa di affiliazione se l’affiliante abbia definito una profilo tipo per l’affiliato idoneo al suo progetto di affiliazione.
E’ utile ricordare che, posto che l’attività sia gestibile e redditizia, ciò non vuol dire che sia sempre facile trovare il franchisee giusto.
Riteniamo che un potenziale affiliato possa richiedere in una trattativa di affiliazione se l’affiliante abbia definito una profilo tipo per l’affiliato idoneo al suo progetto di affiliazione.
venerdì 15 luglio 2011
Che tempistica deve rispettare il contratto di franchising?
Contratto a tempo determinato
Si possono riscontrare due situazioni:
- risoluzione del contratto prima della scadenza;
- mancato rinnovo del contratto;
- il mancato rinnovo non sostenuto da validi motivi può scontrarsi con il principio della buona fede contrattuale sancito dall’art. 1375 del codice civile.
Contratto a tempo indeterminato
Nel contratto a tempo indeterminato le parti possono recedere mediante preavviso.
Gli articoli 1375 e 1175 del codice civile pongono un limite alla libertà di recesso imponendo alle parti l’obbligo di comportarsi secondo la buona fede e le regole di correttezza.
La risoluzione può avvenire:
- per volontà delle parti, e in questo caso si parla, a seconda dei casi, di recesso o di mutuo dissenso;
- per legge: qui è prevista la risoluzione per, impossibilità sopravvenuta, eccessiva onerosità, inadempimento.
Casi di risoluzione per inadempimento potrebbero verificarsi:
- allorquando il franchisee svolga la sua attività al di sotto degli standard medi di operatività previsti dal contratto, determinando una serie di conseguenze negative per l’intera catena produttiva o distributiva del franchisor;
- in caso di uso non corretto del marchio o del know how;
- in caso di inadempimento da parte del franchisee per mancato pagamento delle royalties;
- in caso di inadempimento per mancata assistenza tecnica e/o fornitura di prodotti da parte del franchisor.
La recente normativa regola una precisa ipotesi di annullamento del contratto di affiliazione commerciale. All’art. 8, infatti, stabilisce che se una parte ha fornito false informazioni, l’altra può chiedere l’annullamento del contratto ai sensi dell’art. 1439 cc nonché il risarcimento del danno, se dovuto.
Nel caso di controversie relative ai contratti di affiliazione commerciale la normativa italiana introduce una novità. La legge prescrive che le parti, prima di adire l’autorità giudiziaria o ricorrere all’arbitrato, possano esperire un tentativo di conciliazione presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio ha sede l’affiliato.
La disciplina del franchising non è priva di aspetti che interessano il diritto comunitario. In particolare l’art.85 del Trattato CEE che disciplina la concorrenza tra imprese. Il paragrafo 1 di detto articolo vieta ogni accordo, associazione o pratica concordata tra imprese, che possa pregiudicare la concorrenza all’interno del Mercato Comune. Tuttavia, il paragrafo 3 stabilisce che dette disposizioni non possano ritenersi applicabili quando l’accordo, l’associazione o la pratica concordata contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione, il progresso tecnologico ed economico posti a tutela degli stessi consumatori.
Si possono riscontrare due situazioni:
- risoluzione del contratto prima della scadenza;
- mancato rinnovo del contratto;
- il mancato rinnovo non sostenuto da validi motivi può scontrarsi con il principio della buona fede contrattuale sancito dall’art. 1375 del codice civile.
Contratto a tempo indeterminato
Nel contratto a tempo indeterminato le parti possono recedere mediante preavviso.
Gli articoli 1375 e 1175 del codice civile pongono un limite alla libertà di recesso imponendo alle parti l’obbligo di comportarsi secondo la buona fede e le regole di correttezza.
La risoluzione può avvenire:
- per volontà delle parti, e in questo caso si parla, a seconda dei casi, di recesso o di mutuo dissenso;
- per legge: qui è prevista la risoluzione per, impossibilità sopravvenuta, eccessiva onerosità, inadempimento.
Casi di risoluzione per inadempimento potrebbero verificarsi:
- allorquando il franchisee svolga la sua attività al di sotto degli standard medi di operatività previsti dal contratto, determinando una serie di conseguenze negative per l’intera catena produttiva o distributiva del franchisor;
- in caso di uso non corretto del marchio o del know how;
- in caso di inadempimento da parte del franchisee per mancato pagamento delle royalties;
- in caso di inadempimento per mancata assistenza tecnica e/o fornitura di prodotti da parte del franchisor.
La recente normativa regola una precisa ipotesi di annullamento del contratto di affiliazione commerciale. All’art. 8, infatti, stabilisce che se una parte ha fornito false informazioni, l’altra può chiedere l’annullamento del contratto ai sensi dell’art. 1439 cc nonché il risarcimento del danno, se dovuto.
Nel caso di controversie relative ai contratti di affiliazione commerciale la normativa italiana introduce una novità. La legge prescrive che le parti, prima di adire l’autorità giudiziaria o ricorrere all’arbitrato, possano esperire un tentativo di conciliazione presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio ha sede l’affiliato.
La disciplina del franchising non è priva di aspetti che interessano il diritto comunitario. In particolare l’art.85 del Trattato CEE che disciplina la concorrenza tra imprese. Il paragrafo 1 di detto articolo vieta ogni accordo, associazione o pratica concordata tra imprese, che possa pregiudicare la concorrenza all’interno del Mercato Comune. Tuttavia, il paragrafo 3 stabilisce che dette disposizioni non possano ritenersi applicabili quando l’accordo, l’associazione o la pratica concordata contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione, il progresso tecnologico ed economico posti a tutela degli stessi consumatori.
giovedì 14 luglio 2011
Qual'è il ruolo e l'apporto del franchisee in un progetto di franchising?
RUOLO E APPORTO DEL FRANCHESEE
Ecco cosa spetta generalmente al franchisee, con l’efficace aiuto del franchisor che fornisce modelli, consigli ed esperienza, e spesso si sobbarca interamente questo o quell’incarico ma che non farà di certo tutto al posto del franchisee il quale deve mostrarsi intraprendente.
Ruolo e apporto del franchisee prima dell’apertura
- Ricerca e contrattazione del posto di vendita
- Apporto di fondi propri e garantiti
- Contrattazione con le banche
- Gestione del punto vendita
- Partecipazione alla formazione
- Selezione e formazione del personale
- Costituzione della società e pratiche amministrative
Ruolo e apporti del franchisee all’apertura
- Apertura del punto vendita
- Pubblicità di lancio.
- Realizzazione del concepì
Ruolo e apporti del franchisee dopo l’apertura
-Partecipazione ai programmi di formazione permanente
-Partecipazioni alle azioni pubblicitarie
-Partecipazione alle riunioni, seminari, commissioni.
-Gestione dell’impresa in maniera autonoma
-Rispetto del diritto di visita del Franchisor
-Scambio delle informazioni
-Rispetto degli impegni finanziari e contrattuali.
- Difesa locale dell’insegna.
Ecco cosa spetta generalmente al franchisee, con l’efficace aiuto del franchisor che fornisce modelli, consigli ed esperienza, e spesso si sobbarca interamente questo o quell’incarico ma che non farà di certo tutto al posto del franchisee il quale deve mostrarsi intraprendente.
Ruolo e apporto del franchisee prima dell’apertura
- Ricerca e contrattazione del posto di vendita
- Apporto di fondi propri e garantiti
- Contrattazione con le banche
- Gestione del punto vendita
- Partecipazione alla formazione
- Selezione e formazione del personale
- Costituzione della società e pratiche amministrative
Ruolo e apporti del franchisee all’apertura
- Apertura del punto vendita
- Pubblicità di lancio.
- Realizzazione del concepì
Ruolo e apporti del franchisee dopo l’apertura
-Partecipazione ai programmi di formazione permanente
-Partecipazioni alle azioni pubblicitarie
-Partecipazione alle riunioni, seminari, commissioni.
-Gestione dell’impresa in maniera autonoma
-Rispetto del diritto di visita del Franchisor
-Scambio delle informazioni
-Rispetto degli impegni finanziari e contrattuali.
- Difesa locale dell’insegna.
mercoledì 13 luglio 2011
Quali sono gli obblighi per il franchisor?
- concedere all’affiliato la licenza, l’uso dei prodotti e dei segni distintivi, nonché il
proprio know how;
- impegno a favorire all’affiliato l’assistenza tecnica, commerciale e promozionale per avviare l’impresa di franchising;
- addestramento del personale;
- impegno a favorire i beni e i servizi pattuiti nel contratto senza discriminazioni riguardo l’unità di vendita;
- consegnare all’aspirante affiliato, almeno 30 giorni prima della sottoscrizione del contratto di affiliazione commerciale, copia completa del contratto da sottoscrivere
corredato dagli allegati previsti dalla normativa vigente (art.4 L.129/04).
È una clausola presente nella maggior parte dei contratti di franchising.
Con questo accordo il franchisee si obbliga, in un certo territorio, a non vendere o utilizzare beni o servizi in concorrenza con quelli del franchisor.
Il franchisor a sua volta si obbliga a non servirsi nella stessa area geografica di altri franchisee. Tuttavia può essere consentito all’affiliato di svolgere attività di commercializzazione di altri prodotti e/o servizi purché non in concorrenza con l’affiliante: in tal caso, il patto di esclusiva, perde la caratteristica di assolutezza e assume la configurazione di franchising impuro.
Nel franchising di distribuzione potrebbero esservi però dei rischi allorché il franchisor, oltre ai canali propri del franchising, ne utilizzi anche altri ( per esempio negozi specializzati al dettaglio o della grande distribuzione ). Ciò potrebbe rappresentare per il franchisee gravi problemi poiché costretto a far fronte alla concorrenza di altri rivenditori di beni o servizi oggetto del contratto di franchising. Quindi, per un corretto rapporto contrattuale l’affiliante dovrebbe precisare se intende utilizzare, nell’espletamento della sue attività, altri canali distributivi anche ai fini della definizione dei quantitativi minimi di vendita da garantire all’affiliato. Il contratto deve prevedere una durata minima di 3 anni affinché al franchisee sia garantito un periodo sufficiente per ottenere profitto dagli investimenti effettuati.
Ferma restando l’ipotesi della risoluzione anticipata del contratto per inadempienza di una delle parti. Il contratto può essere rinnovato salvo il caso, abbastanza raro, in cui sia a tempo indeterminato. Nel contratto devono essere specificate le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del contratto stesso. Al momento della cessazione del rapporto può accadere che il franchisee abbia delle rimanenze in magazzino.
Non potendole utilizzare in altre attività, sorge il problema se debbano essere considerate a carico del franchisor o del franchisee. È bene, quindi, che il contratto, con apposita clausola, preveda anche questa situazione. È bene, inoltre, chiarire se il rinnovo del contratto è a titolo gratuito o se è previsto il versamento di una nuova fee, l’esclusiva durata del contratto.
proprio know how;
- impegno a favorire all’affiliato l’assistenza tecnica, commerciale e promozionale per avviare l’impresa di franchising;
- addestramento del personale;
- impegno a favorire i beni e i servizi pattuiti nel contratto senza discriminazioni riguardo l’unità di vendita;
- consegnare all’aspirante affiliato, almeno 30 giorni prima della sottoscrizione del contratto di affiliazione commerciale, copia completa del contratto da sottoscrivere
corredato dagli allegati previsti dalla normativa vigente (art.4 L.129/04).
È una clausola presente nella maggior parte dei contratti di franchising.
Con questo accordo il franchisee si obbliga, in un certo territorio, a non vendere o utilizzare beni o servizi in concorrenza con quelli del franchisor.
Il franchisor a sua volta si obbliga a non servirsi nella stessa area geografica di altri franchisee. Tuttavia può essere consentito all’affiliato di svolgere attività di commercializzazione di altri prodotti e/o servizi purché non in concorrenza con l’affiliante: in tal caso, il patto di esclusiva, perde la caratteristica di assolutezza e assume la configurazione di franchising impuro.
Nel franchising di distribuzione potrebbero esservi però dei rischi allorché il franchisor, oltre ai canali propri del franchising, ne utilizzi anche altri ( per esempio negozi specializzati al dettaglio o della grande distribuzione ). Ciò potrebbe rappresentare per il franchisee gravi problemi poiché costretto a far fronte alla concorrenza di altri rivenditori di beni o servizi oggetto del contratto di franchising. Quindi, per un corretto rapporto contrattuale l’affiliante dovrebbe precisare se intende utilizzare, nell’espletamento della sue attività, altri canali distributivi anche ai fini della definizione dei quantitativi minimi di vendita da garantire all’affiliato. Il contratto deve prevedere una durata minima di 3 anni affinché al franchisee sia garantito un periodo sufficiente per ottenere profitto dagli investimenti effettuati.
Ferma restando l’ipotesi della risoluzione anticipata del contratto per inadempienza di una delle parti. Il contratto può essere rinnovato salvo il caso, abbastanza raro, in cui sia a tempo indeterminato. Nel contratto devono essere specificate le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del contratto stesso. Al momento della cessazione del rapporto può accadere che il franchisee abbia delle rimanenze in magazzino.
Non potendole utilizzare in altre attività, sorge il problema se debbano essere considerate a carico del franchisor o del franchisee. È bene, quindi, che il contratto, con apposita clausola, preveda anche questa situazione. È bene, inoltre, chiarire se il rinnovo del contratto è a titolo gratuito o se è previsto il versamento di una nuova fee, l’esclusiva durata del contratto.
martedì 12 luglio 2011
Qual'è l'oggetto del contratto di franchising?
Una volta che il progetto è stato testato ed ha dimostrato la sua validità ed efficacia, il franchisor è in grado di proporre il suo know-how (insieme di conoscenze ed esperienze) ad eventuali candidati che, per poterlo acquisire, sono disposti a pagare corrispettivi in denaro sotto forma di diritti di entrata o entrancefee o fee d’ingresso.
L’impegno del franchisor è quello di trasferire questo insieme di conoscenze ed esperienze letteralmente definito “saper come”, di fornire alcuni prodotti o servizi, di cedere il diritto d’uso del proprio marchio e della propria immagine di marca e di erogare assistenza, prestazioni e consulenze che consentano al franchisee di operare nelle forme e nei modi stabiliti, per replicare con la sua attività il successo ottenuto dai centri o punti vendita pilota.
Oltre ai corrispettivi iniziali il franchisor può chiedere al franchisee di corrispondere altri compensi, sotto forma di royalty, di contributi o di rimborsi, per le prestazioni fornite in via continuativa per tutta la durata dell’accordo.
Quali sono gli obblighi previsti per il franchisee
In linea di principio gli impegni per l’affiliato sono:
- impegno ad allestire unità di vendita e di promuovere il commercio di un dato bene o di un dato servizio;
- disponibilità ad acquistare una quantità minima di prodotti dall’affiliante;
- impegno a rispettare gli standard di qualità;
- impegno a rispettare le condizioni di vendita (organizzazione del servizio, modalità
di esposizione del prodotto, prezzo di vendita, tipologia della confezione, etc.)
come precisato dal manuale informativo;
- impegno a pagare il diritto di entrata e/o le royalties;
- impegno a non trasferire la sede, qualora sia indicata nel contratto, senza il preventivo consenso dell’affiliante, se non per cause di forza maggiore (art.5 L.129/04).
per una scelta oculata del franchisor gli elementi del contratto obbligazioni delle parti il franchising
E’ naturale che ogni progetto preveda degli obblighi aggiuntivi, nella scelta di un progetto è fondamentale capire se si è in grado di sostenere questi obblighi prima dell’apertura perché una volta iniziato il processo di affiliazione dovremmo essere già in grado di onorare gli impegni presi.
L’impegno del franchisor è quello di trasferire questo insieme di conoscenze ed esperienze letteralmente definito “saper come”, di fornire alcuni prodotti o servizi, di cedere il diritto d’uso del proprio marchio e della propria immagine di marca e di erogare assistenza, prestazioni e consulenze che consentano al franchisee di operare nelle forme e nei modi stabiliti, per replicare con la sua attività il successo ottenuto dai centri o punti vendita pilota.
Oltre ai corrispettivi iniziali il franchisor può chiedere al franchisee di corrispondere altri compensi, sotto forma di royalty, di contributi o di rimborsi, per le prestazioni fornite in via continuativa per tutta la durata dell’accordo.
Quali sono gli obblighi previsti per il franchisee
In linea di principio gli impegni per l’affiliato sono:
- impegno ad allestire unità di vendita e di promuovere il commercio di un dato bene o di un dato servizio;
- disponibilità ad acquistare una quantità minima di prodotti dall’affiliante;
- impegno a rispettare gli standard di qualità;
- impegno a rispettare le condizioni di vendita (organizzazione del servizio, modalità
di esposizione del prodotto, prezzo di vendita, tipologia della confezione, etc.)
come precisato dal manuale informativo;
- impegno a pagare il diritto di entrata e/o le royalties;
- impegno a non trasferire la sede, qualora sia indicata nel contratto, senza il preventivo consenso dell’affiliante, se non per cause di forza maggiore (art.5 L.129/04).
per una scelta oculata del franchisor gli elementi del contratto obbligazioni delle parti il franchising
E’ naturale che ogni progetto preveda degli obblighi aggiuntivi, nella scelta di un progetto è fondamentale capire se si è in grado di sostenere questi obblighi prima dell’apertura perché una volta iniziato il processo di affiliazione dovremmo essere già in grado di onorare gli impegni presi.
lunedì 11 luglio 2011
Ci sono principi legali che regolamentano il franchising?
Recentemente il contratto di franchising ha trovato compiuta definizione legislativa con la legge 6 maggio 2004, n. 129 “Norme per la disciplina dell’affiliazione commerciale”, che disciplina l’affiliazione commerciale (G.U. 24/05/2004, n. 120).
Questa normativa regolando i principali elementi del contratto di franchising, ha colmato la precedente e prolungata lacuna legislativa.
La norma è ispirata a principi di chiarezza e certezza negoziale ed ha l’intento di assicurare lo svolgimento di rapporti contrattuali improntati alla correttezza e alla buona fede.
Le altre fonti normative del contratto di franchising sono il Codice deontologico europeo ed il Regolamento dell’Assofranchising.
Oggetto del contratto:
Prestazioni del franchisor:
- know how;
- uso dei propri marchi e segni distintivi;
- servizi di assistenza e lancio dei prodotti in una specifica area.
Controprestazione del franchisee:
- corrispettivo in denaro
Questa normativa regolando i principali elementi del contratto di franchising, ha colmato la precedente e prolungata lacuna legislativa.
La norma è ispirata a principi di chiarezza e certezza negoziale ed ha l’intento di assicurare lo svolgimento di rapporti contrattuali improntati alla correttezza e alla buona fede.
Le altre fonti normative del contratto di franchising sono il Codice deontologico europeo ed il Regolamento dell’Assofranchising.
Oggetto del contratto:
Prestazioni del franchisor:
- know how;
- uso dei propri marchi e segni distintivi;
- servizi di assistenza e lancio dei prodotti in una specifica area.
Controprestazione del franchisee:
- corrispettivo in denaro
domenica 10 luglio 2011
Che cos'è la stuttura aziendale a supporto del franchising?
Struttura aziendale: l’azienda deve poter contare su una struttura in grado di supportare la realizzazione della rete in franchising, struttura che è consigliabile sia all’interno della propria azienda per quanto riguarda il controllo della rete ed il rispetto degli obblighi contrattuali con i franchisee.
Il potenziale franchisor, che inizi lo sviluppo della rete senza un dipartimento franchising all’interno dell’azienda andrà incontro ad una serie di obblighi contrattuali che vanno dall’assistenza ai franchisee all’apertura di nuovi punti vendita ed al controllo della rete ai quali gli sarà difficile far fronte.
E’, ancora una volta, dall’analisi di fattibilità dell’azienda che sarà possibile stabilire il grado di capacità della struttura aziendale di far fronte allo sviluppo della rete in franchising.
Nella scelta di un progetto è fondamentale valutare l’effettiva capacità della struttura interna all’azienda.
Il potenziale franchisor, che inizi lo sviluppo della rete senza un dipartimento franchising all’interno dell’azienda andrà incontro ad una serie di obblighi contrattuali che vanno dall’assistenza ai franchisee all’apertura di nuovi punti vendita ed al controllo della rete ai quali gli sarà difficile far fronte.
E’, ancora una volta, dall’analisi di fattibilità dell’azienda che sarà possibile stabilire il grado di capacità della struttura aziendale di far fronte allo sviluppo della rete in franchising.
Nella scelta di un progetto è fondamentale valutare l’effettiva capacità della struttura interna all’azienda.
sabato 9 luglio 2011
Quanti tipi di franchising esistono?
Il franchising si presenta oggi sotto tre tipi diversi:
Franchising di distribuzione: il franchising presuppone che l'affiliante abbia messo a punto e sperimentato delle tecniche e dei metodi commerciali costituenti il know-how che egli trasferirà al suo affiliato. A fronte dell'uso dei marchi, dei servizi resi e dei beni forniti l'affiliante chiede all'affiliato un corrispettivo sotto forma di diritto di entrata e/o di canoni periodici (royalties).
Franchising di servizi: E' un sistema nel quale l'affiliato non vende alcun prodotto, ma offre la prestazione di servizi inventati, messi a punto e sperimentati dall'affiliante. Il campo di attività di questo sistema è molto vario, andando dalla ristorazione (ristoranti, pizzerie, rosticcerie, gelaterie, bar, ecc.) alle attività turistiche e del tempo libero (alberghi, villaggi di vacanze, agenzie di viaggi, campeggi, centri sportivi, ecc.) dalla stampa e riproduzione rapida agli istituti di bellezza e ai parrucchieri, dai servizi di consulenza professionale agli istituti di istruzione e formazione, dalla intermediazione immobiliare all'autonoleggio, ecc.
Franchising industriale: In questo sistema i partner affiliante e affiliato, sono due imprese industriali. Il primo concede all'altro la licenza dei brevetti di fabbricazione ed i marchi, gli trasmette la sua tecnologia, gli assicura un'assistenza tecnica costante. Il secondo, l'affiliato, fabbrica e commercializza le merci prodotte dal proprio stabilimento applicando il know-how e le tecniche di vendita dell'affiliante.
Nella scelta di un tipo di franchising oltre alla valutazione del sistema e di come esso funziona è fondamentale valutare il proprio profilo e le esperienze sino ad ora maturate.
Risulta chiaro che un professionista abituato da sempre alla gestione e alla “vendita” di servizi sarà più di altri idoneo ad un franchising di servizi.
Oggi nella scelta di qualsiasi progetto è meglio fare una analisi attenta delle proprie qualità e dei propri difetti e solo dopo iniziare una ricerca di opportunità. E' fondamentale prima di qualsiasi ricerca stabilire a monte che tipo di franchising si vuole ricercare.
Franchising di distribuzione: il franchising presuppone che l'affiliante abbia messo a punto e sperimentato delle tecniche e dei metodi commerciali costituenti il know-how che egli trasferirà al suo affiliato. A fronte dell'uso dei marchi, dei servizi resi e dei beni forniti l'affiliante chiede all'affiliato un corrispettivo sotto forma di diritto di entrata e/o di canoni periodici (royalties).
Franchising di servizi: E' un sistema nel quale l'affiliato non vende alcun prodotto, ma offre la prestazione di servizi inventati, messi a punto e sperimentati dall'affiliante. Il campo di attività di questo sistema è molto vario, andando dalla ristorazione (ristoranti, pizzerie, rosticcerie, gelaterie, bar, ecc.) alle attività turistiche e del tempo libero (alberghi, villaggi di vacanze, agenzie di viaggi, campeggi, centri sportivi, ecc.) dalla stampa e riproduzione rapida agli istituti di bellezza e ai parrucchieri, dai servizi di consulenza professionale agli istituti di istruzione e formazione, dalla intermediazione immobiliare all'autonoleggio, ecc.
Franchising industriale: In questo sistema i partner affiliante e affiliato, sono due imprese industriali. Il primo concede all'altro la licenza dei brevetti di fabbricazione ed i marchi, gli trasmette la sua tecnologia, gli assicura un'assistenza tecnica costante. Il secondo, l'affiliato, fabbrica e commercializza le merci prodotte dal proprio stabilimento applicando il know-how e le tecniche di vendita dell'affiliante.
Nella scelta di un tipo di franchising oltre alla valutazione del sistema e di come esso funziona è fondamentale valutare il proprio profilo e le esperienze sino ad ora maturate.
Risulta chiaro che un professionista abituato da sempre alla gestione e alla “vendita” di servizi sarà più di altri idoneo ad un franchising di servizi.
Oggi nella scelta di qualsiasi progetto è meglio fare una analisi attenta delle proprie qualità e dei propri difetti e solo dopo iniziare una ricerca di opportunità. E' fondamentale prima di qualsiasi ricerca stabilire a monte che tipo di franchising si vuole ricercare.
venerdì 8 luglio 2011
Altra definizione di franchising
Si tratta di una forma di collaborazione tra imprese, giuridicamente ed economicamente autonome, che stipulano un contratto ai sensi del quale l'affiliato (o franchisee) entra a far parte della rete distributiva dell'affiliante (o franchisor), mantenendo, tuttavia, la propria autonomia organizzativa e gestionale, ma impegnandosi ad utilizzare il know-how dell'affiliante e a condividerne la politica commerciale nonché l'immagine. Sinora il franchising, o "affiliazione commerciale" aveva ricevuto poche e scarne regolamentazioni. In Italia ci si rifaceva per lo più alle norme generali sui contratti e al materiale normativo proveniente dai contratti più simili, mentre le fonti specifiche più autorevoli erano il Regolamento CEE (poi CE) sul franchising, relativo ad alcuni aspetti di tutela della concorrenza, recentemente riformato, e la raccolta degli usi sul franchising della Camera di Commercio di Milano.
A colmare questa lacuna normativa ha provveduto la legge 6 maggio 2004, n.129 (pubblicata sulla "Gazzetta Ufficiale" n.120 del 24 maggio), che ha finalmente introdotto nel nostro ordinamento l'istituto del contratto di franchising. Le nuove regole limitano sì l'autonomia dei contraenti, ma lasciano nel complesso un ampio margine operativo.
Tuttavia, da un primo esame del contenuto della legge possono sorgere all'interprete alcuni problemi di tipo applicativo, in particolare in merito alla disciplina transitoria per i contratti già in essere al 25 maggio 2004 (data di entrata in vigore) e la conclusione dei primi contratti di franchising (ossia quelli con trattative già avviate prima del 25 maggio 2004 e non ancora conclusi). La nuova disciplina prevede, in proposito, il termine di un anno per adeguare ad essa i contratti già stipulati. Affiliante ed affiliato hanno avuto tempo, quindi, sino al 25 maggio 2005 per procedere alla stipulazione per iscritto del contratto, qualora questo fosse stato concluso verbalmente, o alla modifica del suo contenuto, qualora manchino alcuni degli elementi necessari richiesti dalla legge.
A colmare questa lacuna normativa ha provveduto la legge 6 maggio 2004, n.129 (pubblicata sulla "Gazzetta Ufficiale" n.120 del 24 maggio), che ha finalmente introdotto nel nostro ordinamento l'istituto del contratto di franchising. Le nuove regole limitano sì l'autonomia dei contraenti, ma lasciano nel complesso un ampio margine operativo.
Tuttavia, da un primo esame del contenuto della legge possono sorgere all'interprete alcuni problemi di tipo applicativo, in particolare in merito alla disciplina transitoria per i contratti già in essere al 25 maggio 2004 (data di entrata in vigore) e la conclusione dei primi contratti di franchising (ossia quelli con trattative già avviate prima del 25 maggio 2004 e non ancora conclusi). La nuova disciplina prevede, in proposito, il termine di un anno per adeguare ad essa i contratti già stipulati. Affiliante ed affiliato hanno avuto tempo, quindi, sino al 25 maggio 2005 per procedere alla stipulazione per iscritto del contratto, qualora questo fosse stato concluso verbalmente, o alla modifica del suo contenuto, qualora manchino alcuni degli elementi necessari richiesti dalla legge.
giovedì 7 luglio 2011
Che cos'è il franchising?
Il franchising (o affiliazione commerciale) è una forma di collaborazione continuativa per la distribuzione di beni o servizi fra un imprenditore (affiliante o franchisor) e uno o più imprenditori (affiliati o franchisee), giuridicamente ed economicamente indipendenti uno dall'altro, che stipulano un apposito contratto attraverso il quale: l'affiliante concede all'affiliato l'utilizzazione della propria formula commerciale, comprensiva del diritto di sfruttare il suo know-how (l'insieme delle tecniche e delle conoscenze necessarie) ed i propri segni distintivi, unitamente ad altre prestazioni e forme di assistenza atte a consentire all'affiliato la gestione della propria attività con la medesima immagine dell'impresa affiliante. L'affiliato si impegna a far proprie politica commerciale e immagine dell'affiliante nell'interesse reciproco delle parti medesime e del consumatore finale, nonché al rispetto delle condizioni contrattuali liberamente pattuite. A nostro avviso il franchising va considerato come un sistema integrato sinergico ove vengono condivise metodologie o tecniche. La finalità principale dell’affiliazione è interpretare al meglio le tecniche al fine di garantirsi una marginalità superiore nello svolgimento dell’attività altrimenti svolta. Ricordarsi che l’affiliato è da considerarsi imprenditore indipendente questo è fondamentale nell’approccio di qualsiasi attività franchising
mercoledì 6 luglio 2011
Cenni storici sul franchising e la su evoluzione
Il franchising è nato quando sono nato io nel 1972 con l’iniziativa della Standa il giungle di quel periodo del gruppo era: “Il padrone siete Voi”
L’anno prima era stata già creata l’associazione del franchising.
Nel 1978 l'Associazione registrava appena 15 sistemi di franchising. Una ricerca del CESDIT, nel 1985, rilevava 62 affilianti che gestivano 3.338 affiliati. Nel 1987 il primo Annuario Multipla (la SISIM) rilevava 154 reti di franchising con 9.400 affiliati. Il franchising è cresciuto in modo deciso e costantemente nei suoi oltre trent'anni di vita, con un'accelerazione nel periodo 1990/1995 in cui le reti sono aumentate dell’89,6%. Attualmente le reti censite sono oltre 850 in Italia.
Il franchising viene definito come: "...una forma di collaborazione continuativa per la distribuzione di beni o servizi fra un imprenditore (affilante o franchisor) ed uno o più imprenditori (affiliati o franchisee), giuridicamente ed economicamente indipendenti l'uno dall'altro, che stipulano un apposito contratto attraverso il quale:
a) l'affiliante concede all'affiliato l'utilizzo della propria formula commerciale, comprensiva del diritto di sfruttare il proprio know-how ed i propri segni distintivi, unitamente ad altre prestazioni e forme di assistenza atte a consentire all'affiliato la gestione della propria attività con la medesima immagine dell'impresa affiliante;
b) l'affiliato si impegna a far proprie la politica commerciale e l'immagine dell'affiliante nell'interesse reciproco delle parti medesime e del consumatore finale nonché nel rispetto delle condizioni contrattuali liberamente pattuite".
La parola franchise proviene dal francese arcaico e significa privilegio o libertà. Nel Medio Evo la franchise era un privilegio o un diritto e rappresentava la sovranità locale o quella di un Signore che concedeva il diritto a terzi di tenere mercati o fiere, o cacciare sulle sue terre. Con i secoli il concetto di franchising si è evoluto come si sono evolute le economie delle diverse nazioni del mondo. Nel 1840 in Germania una delle maggiori aziende produttrici di birra concesse la franchise ad alcune taverne, vale a dire, il diritto esclusivo di vendere la birra da questa prodotta. Questo fu l'inizio del concetto di franchising come lo conosciamo oggi. Il format del franchising entrò a far parte del panorama economico dopo la seconda guerra mondiale. Al crescere della popolazione aumentava la necessità di prodotti e servizi e il franchising risultò essere il modello ideale per una rapida espansione di qualsiasi tipo di business. Oggi il franchising rappresenta una grande opportunità per tutti coloro che vogliano realmente entrare nel mondo dell'imprenditoria poiché consente la riduzione del rischio d'impresa, proprio di ogni attività imprenditoriale e permette ad operatori privi di specifica e consolidata esperienza commerciale di utilizzare il know-how del franchisor.
Il peso del franchising italiano sulla distribuzione tradizionale indica che il numero dei punti vendita aperti attraverso la formula dell'affiliazione commerciale cresce rapidamente insieme al peso della distribuzione italiana. Infatti, negli anni più recenti, a fronte di una diminuzione di negozi tradizionali, alimentari e non, si è avuto un consistente incremento dei punti vendita in franchising. L'incremento annuale dei punti vendita al dettaglio è mediamente di 6.000 all'anno mentre quello dei negozi in franchising è di 2.500. Il peso del franchising in Italia è sicuramente destinato a crescere nei prossimi anni, ma, già oggi, è più vicino alla media europea.
Come in altri Paesi in Europa, in Italia il franchising viene tutelato dalle “Norme per la disciplina dell’affiliazione commerciale” legge n.129 del 25 maggio 2004.
L’anno prima era stata già creata l’associazione del franchising.
Nel 1978 l'Associazione registrava appena 15 sistemi di franchising. Una ricerca del CESDIT, nel 1985, rilevava 62 affilianti che gestivano 3.338 affiliati. Nel 1987 il primo Annuario Multipla (la SISIM) rilevava 154 reti di franchising con 9.400 affiliati. Il franchising è cresciuto in modo deciso e costantemente nei suoi oltre trent'anni di vita, con un'accelerazione nel periodo 1990/1995 in cui le reti sono aumentate dell’89,6%. Attualmente le reti censite sono oltre 850 in Italia.
Il franchising viene definito come: "...una forma di collaborazione continuativa per la distribuzione di beni o servizi fra un imprenditore (affilante o franchisor) ed uno o più imprenditori (affiliati o franchisee), giuridicamente ed economicamente indipendenti l'uno dall'altro, che stipulano un apposito contratto attraverso il quale:
a) l'affiliante concede all'affiliato l'utilizzo della propria formula commerciale, comprensiva del diritto di sfruttare il proprio know-how ed i propri segni distintivi, unitamente ad altre prestazioni e forme di assistenza atte a consentire all'affiliato la gestione della propria attività con la medesima immagine dell'impresa affiliante;
b) l'affiliato si impegna a far proprie la politica commerciale e l'immagine dell'affiliante nell'interesse reciproco delle parti medesime e del consumatore finale nonché nel rispetto delle condizioni contrattuali liberamente pattuite".
La parola franchise proviene dal francese arcaico e significa privilegio o libertà. Nel Medio Evo la franchise era un privilegio o un diritto e rappresentava la sovranità locale o quella di un Signore che concedeva il diritto a terzi di tenere mercati o fiere, o cacciare sulle sue terre. Con i secoli il concetto di franchising si è evoluto come si sono evolute le economie delle diverse nazioni del mondo. Nel 1840 in Germania una delle maggiori aziende produttrici di birra concesse la franchise ad alcune taverne, vale a dire, il diritto esclusivo di vendere la birra da questa prodotta. Questo fu l'inizio del concetto di franchising come lo conosciamo oggi. Il format del franchising entrò a far parte del panorama economico dopo la seconda guerra mondiale. Al crescere della popolazione aumentava la necessità di prodotti e servizi e il franchising risultò essere il modello ideale per una rapida espansione di qualsiasi tipo di business. Oggi il franchising rappresenta una grande opportunità per tutti coloro che vogliano realmente entrare nel mondo dell'imprenditoria poiché consente la riduzione del rischio d'impresa, proprio di ogni attività imprenditoriale e permette ad operatori privi di specifica e consolidata esperienza commerciale di utilizzare il know-how del franchisor.
Il peso del franchising italiano sulla distribuzione tradizionale indica che il numero dei punti vendita aperti attraverso la formula dell'affiliazione commerciale cresce rapidamente insieme al peso della distribuzione italiana. Infatti, negli anni più recenti, a fronte di una diminuzione di negozi tradizionali, alimentari e non, si è avuto un consistente incremento dei punti vendita in franchising. L'incremento annuale dei punti vendita al dettaglio è mediamente di 6.000 all'anno mentre quello dei negozi in franchising è di 2.500. Il peso del franchising in Italia è sicuramente destinato a crescere nei prossimi anni, ma, già oggi, è più vicino alla media europea.
Come in altri Paesi in Europa, in Italia il franchising viene tutelato dalle “Norme per la disciplina dell’affiliazione commerciale” legge n.129 del 25 maggio 2004.
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